Art. 2.

      1. Il docente specialista di educazione fisica e sportiva, oltre a compiti di collaborazione e di supporto agli insegnanti di classe nella progettazione, nella realizzazione e nella verifica-valutazione dei percorsi didattici delle scienze motorie e sportive, svolge attività di coordinamento e di insegnamento all'interno del laboratorio di educazione sportiva, di cui all'articolo 4.
      2. L'orario di servizio del docente specialista di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti di scuola primaria.